Ecobonus 110 per cento:


Il nuovo ecobonus è destinato solo alle spese per l’abitazione principale, non riguarda le seconde case, eccetto che quest’ultime non facciano parte di un condominio. Gli incentivi riguardano condomini o unità abitative indipendenti, non in costruzione, e potranno essere richiesti solo da persone fisiche e non dalle aziende.

La detrazione al 110 per cento comprende lavori per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli fotovoltaici e interventi di adeguamento antisismico. Il governo, con il decreto rilancio, ha fatto rientrare nel super ecobonus al 110% soltanto gli interventi di grande entità e non i piccoli interventi di ristrutturazione. Tra i lavori ammessi per l’ecobonus 2020, ci sono:

  • caldaia centralizzata a condensazione, impianti ibridi e geotermici purché di classe energetica, per un tetto massimo di 30 mila euro a unità abitativa (quindi in un condominio questa cifra va moltiplicata per il numero di appartamenti);
  • Impianti termici con pompa di calore per gli edifici unifamiliari;
  • isolamento termico (il cosiddetto “capotto termico”) per superfici esterne dell’edificio superiori al 25%, per un massimo di 60 mila euro a unità abitativa;
  • pannelli solari (impianti fotovoltaici e accumulatori), per un massimo di 48 mila euro;
  • interventi antisismici sugli edifici (quelli previsti nel decreto legge 63/2013);
  • installazione di colonnine elettriche per la ricarica di auto e veicoli elettrici.
  • Il superbonus al 110 per cento invece non vale per alcuni degli interventi previsti nel “vecchio” ecobonus 2020 per i quali restano le precedenti agevolazioni (credito d’imposta tra il 50 e il 65%), ad esempio per la sostituzione di finestre comprensive di infissi o per l’acquisto di nuovi condizionatori d’aria.

Per quanto riguarda la cessione del credito è inutile continuare a chiederla c’è stata l’Abrogazione!

Con un primo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, nella seduta notturna del 10 dicembre 2019, viene prevista l’abrogazione dei suddetti commi 1 e 2 dell’articolo 10 del decreto Crescita.

La Commissione è intervenuta di nuovo sullo strumento con un secondo emendamento, varato nella seduta notturna dell’11 dicembre, che limita lo sconto in fattura agli interventi di riqualificazione energetica di aree comuni degli edifici condominiali di importo superiore a 200.000 euro. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020),

lo sconto in fattura non sarà più esercitabile per il sisma bonus e per l’ecobonus per interventi su singole unità immobiliari e per i lavori in condominio sotto i 200.000 euro..

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