La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha rivisto la disciplina del cosiddetto sconto in fattura, inizialmente prevista dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), relativa agli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Sconto in fattura 2020 per ecobonus
Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 70 della Legge di Bilancio per il 2020 ha sostituito il comma 3.1 dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 con il seguente:
A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Sconto 2020: abrogato per gli interventi di efficienza energetica
Contestualmente, con il successivo comma 176 della Legge di Bilancio per il 2020 vengono abrogati i commi 2, 3 e 3-ter, dell’art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, eliminando così la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus) in sconto di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura.
Sconto 2020 dopo la Legge di Bilancio
Dal combinato disposto dai 2 commi della Legge di Bilancio, è prevista una revisione dall’1 gennaio 2020 dell’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi che fruiscono delle cosiddette detrazioni denominate Ecobonus e Sismabonus.
Nel dettaglio, dall’1 gennaio 2020 la possibilità di ottenere uno sconto in fattura resta anziché fruire la detrazione fiscale classica, resta valida unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
Sconto in fattura 2020: per quali interventi
In sostanza, gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura dovranno essere:
- di importo pari o superiore a 200.000 euro;
- effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;
- qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che interessino l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Sconto in fattura 2020: le abrogazioni
È, dunque, abrogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura a tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari).
Attenzione però, resta comunque valida la detrazione fiscale in 10 anni.
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